Tirocinio rivolto ai CdL valido per elenco Gestori crisi d'impresa da sovraindebitamento

600,00 €
Tasse escluse

Il corso è a numero chiuso ed è necessario raggiungere almeno 20 partecipanti.

Il corso sarà fruibile dal 15 luglio 2024

Le spese del corso sono deducibili dal reddito professionale. Art.54 comma 5 del TUIR - DPR 917/1986"

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Il “Progetto Tirocinio OCC” nasce dalla volontà dell’Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro di sostenere tutti i CdL desiderosi di diventare Gestori della Crisi e Gestori della Crisi da sovraindebitamento, in quanto la fase del tirocinio semestrale è uno dei requisiti essenziali per iscriversi agli Albi o agli Elenchi presso il Ministero di Giustizia.

In questa prospettiva, l’Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro e la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, in collaborazione con l’Associazione Nazionale I Diritti del Debitore, hanno assunto il ruolo di guida operativa per il raggiungimento dell’obiettivo previsto. Requisiti del tirocinio:

  1. deve avere durata non inferiore a 6 mesi complessivi, eventualmente raggiunti sommando i periodi di tirocinio - non concomitanti - svolti presso diversi soggetti anche in modo non continuativo;
  2. deve essere svolto presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari, ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore, senza che costoro a loro volta debbano aver frequentato corsi di formazione, svolto il tirocinio o vantino il requisito alternativo previsto per il primo popolamento;
  3. deve consistere nella partecipazione alle fasi di elaborazione e attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni;
  4. deve consentire l’acquisizione delle relative specifiche competenze. Si precisa che il tirocinio può essere svolto anche in concomitanza con altre attività e che, in caso sia svolto presso un commissario giudiziale - la cui specifica attività non è espressamente richiamata dall’articolo 4, comma 5, lett. c) cit. -, l’interessato deve aver partecipato all’attività di vigilanza da questi espletata su una o più procedure.

Attenzione al fatto che, l’obbligo del tirocinio deve essere stato interamente assolto prima della presentazione della domanda di iscrizione, anteriormente, in concomitanza o successivamente al corso di formazione, a prescindere dalla collocazione temporale del periodo o dei periodi in cui è stato svolto.

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